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Carta dei Servizi

Informativa sul Trattamento dei Dati Personali



Regolamento vettura


  1. L’ammissione del pubblico sulle vetture dell’ATAF è indifferente, salvo le esclusioni e le limitazioni di seguito specificate, purché il Cliente sia in possesso di regolare titolo di viaggio per sé e per l’eventuale bagaglio soggetto al pagamento del biglietto.
  2. Il Cliente a bordo dei mezzi dell’ATAF è tenuto al rigoroso rispetto dei seguenti divieti e norme:
    a) Per la salita in vettura bisogna premunirsi di regolare titolo di viaggio (biglietto, abbonamento) in corso di validità; 
    b) E’ prevista anche la possibilità di acquistare il titolo di viaggio a bordo, a prezzo maggiorato, facendone richiesta al conducente non appena saliti a bordo;
    c) Il cliente che richiede l’acquisto del biglietto venduto a bordo degli autobus è obbligato a munirsi preventivamente di moneta contante al fine di agevolare le incombenze a carico del conducente e per salvaguardare la puntualità alle fermate.
  3. Le fermate sui percorsi di linea dei servizi dell’’ATAF sono individuate con apposite paline. A bordo degli autobus la richiesta di fermata relativa a quelle facoltative va fatta azionando, per tempo, gli appositi pulsanti. Non sono consentite fermate in luoghi diversi da quelli previsti, salve le eccezioni già indicate.
  4. Al momento del controllo da parte del personale aziendale l’utente è obbligato ad agevolare le operazioni relative, esibendo il titolo di viaggio. L’identità del passeggero trovato privo di abbonamento in corso di validità o di biglietto regolarmente obliterato sarà accertata dal personale ATAF preposto ai controlli, il quale riveste la qualifica di pubblico ufficiale agli effetti dell’art.357 C.P.. In tal caso il passeggero è tenuto a fornire al personale preposto il documento personale di identificazione. In mancanza di documento di riconoscimento in corso di validità o in caso di rifiuto a presentarlo, l’Azienda procederà all’accertamento della identità personale attraverso le Forze dell’ordine. Se l’Utente non è munito di titolo di viaggio, gli addetti alla verifica, autorizzati ai sensi di legge, redigono il verbale di contestazione, conciliabile mediante il pagamento, entro 30 giorni dalla notifica, della sanzione amministrativa in misura ridotta di euro 50,00 e della tariffa del biglietto di corsa semplice. Decorso tale termine, senza che siano pervenuti scritti difensivi o sia avvenuto il pagamento, è dovuta la sanzione nella misura intera di Euro 100,00 oltre le spese di notifica.
  5. Bambini e ragazzi di età inferiore a 10 anni, accompagnati da persona adulta, viaggiano gratuitamente.
  6. Ogni passeggero, munito di regolare documento di viaggio, può trasportare gratuitamente due valigie, pacchi o colli a mano, purché non vengano occupati posti a sedere. Per il trasporto di colli eccedenti i limiti ammessi, il passeggero è tenuto al pagamento di un biglietto di corsa semplice per ogni ulteriore collo. Non sono, in ogni caso, ammessi al trasporto, gli oggetti eccessivamente ingombranti, sudici o pericolosi. I passeggini per bambini sono ammessi in vettura e trasportati gratuitamente purché vengano ripiegati in modo da ridurre al minimo l’ingombro.
  7. E’ consentito il trasporto in vettura dei soli animali domestici di piccola taglia purché adeguatamente custoditi (gabbia, cestino, museruola). Per il trasporto di animali domestici deve essere comunque pagato il biglietto di corsa semplice. Il proprietario è responsabile di eventuali danni prodotti dal proprio animale.
    E’ ammesso il trasporto gratuito dei cani che accompagnino un non vedente, purché muniti di museruola.
  8. E’ vietato occupare più di un posto a sedere od ingombrare in qualsiasi modo uscite o passaggi.
  9. E’ vietato distrarre, impedire od ostacolare l’autista nell’esercizio delle sue funzioni.
  10. E’ vietato sporgersi dai finestrini o gettare oggetti dai medesimi.
  11. E’ vietato chiedere di salire o scendere dall’autobus in luogo diverso da quello stabilito come fermata. Il conducente potrà effettuare fermate straordinarie, in punti diversi da quelli individuati con le apposite paline di fermata, qualora si riscontrino situazioni di pericolo ed a condizione che non venga mai meno la sicurezza d’esercizio.
  12. E’ doveroso agevolare, durante il viaggio, le donne in stato di gravidanza, le persone anziane o disabili rispettando le disposizioni relative ai posti riservati agli stessi.
  13. E’ vietato sporcare e danneggiare i sedili, le pareti, i vetri e le suppellettili dell’autobus.
  14. All’interno dell’autobus è vietato fumare.
  15. A bordo dell’autobus non è consentito cantare, suonare, schiamazzare o tenere un comportamento sconveniente o molesto tale da arrecare in qualsiasi modo disagio, disturbo, fastidio agli altri Clienti ed al personale in servizio.
  16. E’ vietato trasportare materiali o cose che per qualsiasi motivo possano infastidire o danneggiare gli altri passeggeri o arrecare danni all’autobus; in particolare è proibito trasportare sostanze pericolose o nocive (bombole di gas compresso o liquido, materiale infiammabile, esplosivo, nocivo e/o contaminante e simili).
  17. E’ vietato azionare, salvo il caso di grave ed incombente pericolo, i dispositivi per l’apertura di emergenza delle porte nonché qualsiasi altro dispositivo di emergenza installato.
  18. Non è ammesso l’accesso in vettura a coloro che si trovino in stato di ebbrezza manifesta o in condizioni fisiche o psicofisiche tali da non consentire il regolare svolgimento del servizio o da arrecare danno o disturbo a sé o agli altri Clienti.
  19. L’accesso in vettura è impedito quando l’abbigliamento personale sia sudicio o indecente.
  20. A bordo degli autobus, inoltre, non è consentito, senza esplicita e preventiva autorizzazione dell’azienda, il volantinaggio e la distribuzione di materiale pubblicitario, anche se a scopo benefico.
  21. Ai sensi dell’art.32, c.3, della L.R. Puglia n.18/2002, la violazione di quanto previsto dal “Regolamento di vettura e condizioni generali di viaggio”- affisso a bordo di ciascun mezzo – è sanzionata come segue: sanzione dell’importo di Euro 55,00 per la violazione degli art.7 e 8; sanzione dell’importo di Euro 100,00 per la violazione degli artt.9, 12, 13 e 14; dell’importo di Euro 150,00 per la violazione dell’art.15; sanzione dell’importo di Euro 250,00 per la violazione dell’art.16. L’importo di tali sanzioni verrà ridoto al 50% se l’utente estingue l’illecito entro i 30gg. successivi a quelli della contestazione o, in difetto, dalla notifica del relativo verbale di contestazione.
  22. Al trasgressore è data la facoltà di provvedere al pagamento della sanzione comminatagli in misura ridotta del 50% nel termine dei 30 gg. Successivi alla contestazione/notificazione del verbale di accertamento. Decorso tale termine senza che siano pervenuti scritti difensivi o sia avvenuto il pagamento, la Direzione Generale dell’Azienda emetterà ai sensi della legge n.689/81 ordinanza-ingiunzione con la quale sarà comminata la sanzione nella misura intera prevista dalla legge regionale suddetta, oltre le spese amministrative e di notificazione. L’autorità giudiziaria competente sarà il Giudice di pace.




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pubblicata ( 22.03.2023 )
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